IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI VERSO LA PA IN DIFETTO DI ADESIONE DI QUEST'ULTIMA NON TROVA APPLICAZIONE QUANDO IL CONTRATTO DI APPALTO E' GIÀ ESEGUITO E COLLAUDATO
In tema di appalti pubblici, la cessione di crediti aventi natura risarcitoria o integrativa del corrispettivo, originati dall'iscrizione di riserve in contabilità, è pienamente valida ed efficace anche senza il consenso della Stazione Appaltante, laddove il rapporto contrattuale sia già esaurito. Il venir meno dell'esigenza di garantire l'affidabilità finanziaria dell'esecutore durante la pendenza dell'appalto rende inapplicabile il regime derogatorio pubblicistico, riespandendo l'ordinaria disciplina civilistica.
"Quanto [...] al contestato difetto di legittimazione passiva della cessionaria, si osserva che, in relazione all’adesione della parte pubblica, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24758 del 15.9.2021 ha affermato che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica.
[...]
la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto [...] (cfr. Cass. Ordinanza n. 27690/2023)."
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