Art. 70
Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.
Giurisprudenza e Prassi
IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI VERSO LA PA IN DIFETTO DI ADESIONE DI QUEST'ULTIMA NON TROVA APPLICAZIONE QUANDO IL CONTRATTO DI APPALTO E' GIÀ ESEGUITO E COLLAUDATO
In tema di appalti pubblici, la cessione di crediti aventi natura risarcitoria o integrativa del corrispettivo, originati dall'iscrizione di riserve in contabilità, è pienamente valida ed efficace anche senza il consenso della Stazione Appaltante, laddove il rapporto contrattuale sia già esaurito. Il venir meno dell'esigenza di garantire l'affidabilità finanziaria dell'esecutore durante la pendenza dell'appalto rende inapplicabile il regime derogatorio pubblicistico, riespandendo l'ordinaria disciplina civilistica.
"Quanto [...] al contestato difetto di legittimazione passiva della cessionaria, si osserva che, in relazione all’adesione della parte pubblica, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24758 del 15.9.2021 ha affermato che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica.
[...]
la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto [...] (cfr. Cass. Ordinanza n. 27690/2023)."
OPPONIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI E LIMITI AL RIFIUTO DELLA PA (106.13)
In tema di appalti pubblici, l'opponibilità della cessione del credito nei confronti di enti pubblici non statali, quali le Aziende Sanitarie, è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e non dalle norme di contabilità generale dello Stato. Il rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione deve essere sorretto da una giustificazione coerente con la ratio della norma, ovvero la salvaguardia del regolare svolgimento del rapporto negoziale; è pertanto illegittimo il rifiuto opposto per omessa indicazione degli estremi del contratto presupposto qualora la stazione appaltante ne sia parte e possa autonomamente verificarne l'andamento.
"La giurisprudenza ha chiarito che il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 69 e 70) riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse [...] esso non opera per i crediti dovuti da amministrazioni, quali ad esempio le aziende sanitarie locali" (cfr. Cass. 22315/2020). "Il diritto dell’amministrazione di opporre un rifiuto [...] non può risolversi in arbitrio: esso deve piuttosto, e necessariamente, legarsi a una giustificazione coerente con la ratio che sorregge la previsione derogatoria" (cfr. Cass. 18339/2014).

