Giurisprudenza e Prassi

DECADENZA DALLE RISERVE PER TARDIVITÀ DELL'ISCRIZIONE NEL PRIMO ATTO IDONEO

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla percezione del fatto pregiudizievole, anche se di carattere continuativo. La sottoscrizione incondizionata di atti contabili e amministrativi (quali verbali di sospensione, proroghe o stati di avanzamento lavori) successivi all'insorgenza del fatto generatore del danno preclude la successiva rivendicazione di maggiori compensi o indennizzi, gravando sull'appaltatore l'onere di dimostrare la rituale conservazione della pretesa mediante tempestiva e corretta iscrizione delle riserve.

"Ai sensi dell'art. 191, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore"; inoltre, "le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole" e "le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate".

La ratio dell'istituto è costantemente individuata dalla giurisprudenza nell'esigenza di consentire all'amministrazione appaltante l'immediata conoscenza dei fatti suscettibili di determinare maggiori oneri economici, così da permetterne il tempestivo accertamento, l'adeguata programmazione finanziaria e l'adozione delle determinazioni ritenute opportune in ordine alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che, in materia di fatti produttivi di effetti permanenti o continuativi, l'onere di riserva non può essere differito indiscriminatamente fino alla cessazione del fenomeno dannoso.

Secondo il principio richiamato dal CTU e condiviso dal Collegio, nei fatti a effetti continuativi la riserva deve essere iscritta nel momento in cui il fatto lesivo divenga percepibile secondo l'ordinaria diligenza dell'appaltatore, mentre soltanto la precisa quantificazione economica del danno può essere rinviata ad un momento successivo, anche coincidente con la cessazione del fatto pregiudizievole. Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che l'onere di tempestiva iscrizione nasce quando l'anomalia dell'esecuzione sia già percepibile come fonte potenziale di pregiudizio economico, non essendo consentito differire la manifestazione della pretesa fino alla definitiva conclusione dei lavori.

In particolare, Cass. civ., sez. I, sentenza n.27830/2024 del 08/10/2024, ha affermato che, nei fatti ad effetti continuativi, la riserva va formulata non appena il pregiudizio sia percepibile secondo criteri di normale diligenza, potendo la quantificazione essere successivamente integrata una volta completatasi la produzione del danno.

Analogo principio è stato ribadito da Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2112, secondo cui l'appaltatore conserva la facoltà di precisare successivamente l'entità economica della pretesa, ma non può omettere la tempestiva segnalazione del fatto generatore del danno nei primi atti idonei a riceverla."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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