ATTO CONTABILE ALLA FATTURAZIONE - NON DETERMINA OBBLIGO PER LA PA AL PAGAMENTO DIRETTO QUALORA ENTE DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE SIA DIVERSO
L’atto meramente contabile di autorizzazione alla fatturazione, è di per sé insufficiente a rendere una Pubblica Amministrazione committente e, quindi, contitolare di un rapporto di appalto costituito da un diverso ente. In tema di contratti pubblici, l'obbligo di pagamento diretto della stazione appaltante verso il subappaltatore, previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, opera esclusivamente in capo al soggetto che riveste la qualifica di committente nell'ambito dello specifico lotto o rapporto negoziale. L'emissione di autorizzazioni amministrative all'invio di fatture non costituisce ricognizione di debito né determina l'insorgenza di una solidarietà passiva in capo a un ente estraneo alla pattuizione originaria.
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