ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL DL 50/2022: GIURISDIZIONE ORDINARIA E LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA DELLA MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
La controversia avente ad oggetto l'adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022 spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario poiché l'Amministrazione opera in posizione paritetica, limitandosi a un'operazione contabile vincolata senza margini di discrezionalità.
In tema di RTI, la legittimazione processuale attiva spetta esclusivamente alla mandataria e non alla singola mandante, anche per crediti riferibili a lavorazioni di quest’ultima. I certificati straordinari di pagamento sono atti ricognitivi del credito e la loro mancata trasposizione nel collaudo finale non ne determina l'inesigibilità, costituendo un'anomalia procedimentale imputabile solo all'Amministrazione.
"La pronuncia ha evidenziato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministra-tivo in materia di revisione prezzi presuppone la permanenza di un potere autoritativo o tecnico-discrezionale dell’amministrazione, mentre l’adeguamento previsto dall’art. 26 D.L. n. 50/2022 costituisce misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri normativi predeterminati e destinata a operare in presenza dei presupposti di legge, senza margini di discrezionalità sull’an o sul quantum del beneficio.
Secondo tale impostazione, quando si controverte sul riconoscimento o sulla quantificazione dell’adeguamento prezzi di fonte legale, viene in rilievo una vicenda patrimoniale della fase esecutiva del rapporto, nella quale l’amministrazione opera in posizione paritetica rispetto all’appaltatore; la controversia attiene dunque a diritti soggettivi e non all’esercizio di potere amministrativo.
Il medesimo principio è stato espressamente affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3177, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione in una controversia avente ad oggetto l’applicazione dell’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 D.L. n. 50/2022.
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La Suprema Corte ha chiarito che al mandatario di un’associazione temporanea d’imprese spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese man-danti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto; da ciò discende che, nei giudizi derivanti dall’appalto e proposti contro la stazione appaltante, la legittimazione attiva compete alla mandataria e non alla singola impresa mandante (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949; in senso con-forme, Cass. civ., sez. I, 10 agosto 2025, n. 22990).
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Il quesito Ministero n. 1464/2022 e il parere ANAC n. 5/2024, richiamati dallo stesso opponente, nel chiarire che i maggiori importi devono essere riconosciuti prima dell’approvazione del CRE o del collaudo e che tale atto deve indicare la quantificazione definitiva del saldo, descrivono la corretta e fisiologica sequenza procedimentale cui la stazione appaltante è tenuta ad attenersi.
Da tali indicazioni, però, non può ricavarsi che l’omessa trasposizione nel collaudo di certificati straordinari già emessi comporti, in danno dell’appaltatore, l’estinzione o l’inesigibilità del credito in essi attestato.
Al contrario, se la stazione appaltante, per mezzo dei propri organi tecnici, ha già formato certificati straordinari che attestano la debenza dei maggiori importi ex art. 26, l’eventuale mancato coordinamento di tali atti con la contabilità finale o con il collaudo integra una grave irregolarità interna della sequenza amministrativo-contabile, imputabile all’amministrazione e non idonea, di per sé, a pregiudicare la posizione creditoria dell’appaltatore."
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