Giurisprudenza e Prassi
DECORRENZA TRIENNALE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PER ILLECITO PENALE (96.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2024
In materia di cause di esclusione non automatica legate a condotte penalmente rilevanti, il periodo di esclusione di tre anni decorre perentoriamente dalla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale. L'eventuale sopravvenienza del decreto che dispone il giudizio non determina una nuova decorrenza né la sospensione del termine triennale già iniziato a decorrere.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

