L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA CON IL MINOR PREZZO COSTITUISCE UNA FACOLTÀ (54)
In tema di appalti pubblici di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 non riveste carattere imperativo, ma deve essere espressamente previsto negli atti di gara per trovare applicazione. La stazione appaltante può legittimamente modularne l'operatività nella lex specialis, prevedendo un regime di alternatività tra il meccanismo dell'esclusione automatica e l'inversione procedimentale.
"[...] la giurisprudenza condivisa dal Collegio (T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 1.4.2025 n. 6479) ha accolto una interpretazione dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che – nel rispetto delle prerogative delle Stazioni Appaltanti – facoltizza – e non obbliga - queste ultime a inserire, nei bandi di gara aventi a oggetto appalti di lavori o servizi sotto soglia che non presentano un interesse transfrontaliero, una clausola che preveda l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come si evince agevolmente dal confronto tra il tenore letterale della disposizione e quello, affatto diverso, di cui al citato art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020.
Invero, il ridetto art. 54 prevede che, al ricorrere dei requisiti di legge, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”. Dal che deriva che, nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), atteso che l’art. 54 deroga esplicitamente all’art. 110, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Ne discende, pertanto, che l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse può essere legittimamente disposta dalla stazione appaltante solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis di gara, la clausola contemplante tale meccanismo di esclusione (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 25.11.2025 n. 1921).
Non è quindi la norma di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 a derogare direttamente ed esplicitamente all’art. 110, limitandosi essa, invece, a stabilire che, giova ribadirlo, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza eurounitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”, per l’ipotesi di ammissione alla gara di almeno cinque offerte, ed ivi indicando altresì il metodo di individuazione delle offerte anomale.
Secondo la giurisprudenza appena richiamata, dunque, le stazioni appaltanti ben possono stabilire una disciplina di gara che non preveda (e anzi espressamente escluda) l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, a ciò non ostando il disposto di cui all’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, come sopra ricostruito."
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