AMMESSA LA RETTIFICA DELL'ERRORE MATERIALE NELL'OFFERTA ECONOMICA SE FACILMENTE RICONOSCIBILE E NON MANIPOLATIVO (101.4)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'incongruenza tra il prezzo indicato nel sistema telematico e quello riportato nel modello di offerta economica non determina l'esclusione del concorrente qualora sia riconducibile a un mero errore materiale di calcolo facilmente individuabile dalla stazione appaltante con l'ordinaria diligenza. In tali casi, prevale il principio del risultato e del favore verso la massima partecipazione, consentendo la rettifica dell'errore che non alteri la sostanza dell'impegno negoziale assunto e non violi la parità di trattamento tra i partecipanti.
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