AMMESSO IL RIBASSO INTEGRALE SULLA QUOTA VARIABILE DEI SERVIZI TECNICI (41.15)
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal decreto correttivo, il principio dell'equo compenso nelle gare pubbliche è garantito dalla previsione di una quota fissa pari al 65% del valore dei servizi tecnici professionale, mentre il restante 35% è liberamente ribassabile dall'operatore economico. Ne deriva che non è sanzionabile con l'esclusione l'offerta che propone un ribasso del 100% limitatamente alla predetta quota variabile, poiché tale condotta non integra una prestazione gratuita ma si conforma alla ratio di bilanciamento tra tutele professionali e dinamiche competitive.
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