IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON CONSENTE L'OFFERTA DI PRESTAZIONI TECNICHE DIFFORMI (79.1)
In materia di appalti pubblici, il principio di equivalenza tecnica non consente l'estensione del canone di valutazione fino a ricomprendere beni che presentino una difformità sostanziale rispetto a quanto descritto dalla lex specialis. L'offerta di un sistema di comunicazione dipendente da rete cellulare pubblica non è equivalente a un sistema di comunicazione radio indipendente, in quanto quest'ultimo garantisce standard di continuità e operatività professionale non assicurabili dalla telefonia mobile, integrando così una fattispecie di aliud pro alio non rimediabile.
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