Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'APPLICAZIONE IMPLICITA DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PER MANCANZA DI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI (79.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Il principio di equivalenza funzionale non può essere invocato per sanare la mancanza di requisiti tecnici minimi qualificati come strutturali o essenziali dalla lex specialis, configurando tale carenza un'ipotesi di 'aliud pro alio' non rimediabile. L'operatore economico che intende offrire soluzioni equivalenti ha l'onere di allegare una specifica dichiarazione e documentazione probatoria, mentre la Commissione di gara deve motivare espressamente le ragioni del giudizio di equivalenza in una fase logica antecedente all'attribuzione dei punteggi tecnici.

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