VALIDITA' DEL SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE PER GARANTIRE L'EQUIVALENZA ECONOMICA TRA CCNL (11.3)
È legittimo il giudizio di equivalenza economica tra contratti collettivi quando l'offerente si impegna a erogare un'indennità definita come superminimo individuale non assorbibile volta a pareggiare il trattamento retributivo del CCNL indicato dalla stazione appaltante. Tale impegno non costituisce una voce accessoria o aleatoria se configurato come obbligazione specifica e incondizionata assunta verso l'amministrazione, idonea a far sorgere in capo ai lavoratori un diritto soggettivo esigibile. In presenza di un appalto a oggetto complesso, i requisiti di capacità tecnica ed economica devono essere interpretati alla luce del principio del risultato, riferendoli al complesso delle attività dedotte in contratto e non solo a quella prevalente, salvo diversa espressa previsione della lex specialis.
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