ILLEGITTIMA L'ARMONIZZAZIONE IBRIDA TRA CCNL E L'INTEGRAZIONE POSTUMA PER DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA DELLE TUTELE (11.4)
L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 non consente soluzioni ibride di armonizzazione tra diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, imponendo una scelta netta tra l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante o la prova dell'equivalenza di quello alternativo. L'integrazione successiva di specifiche clausole contrattuali volta a garantire l'equivalenza delle tutele costituisce una modifica postuma dell'offerta vietata, in quanto il CCNL incide su elementi essenziali della proposta economica e sulla sostenibilità del costo della manodopera.
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