IL SUPERMINIMO NON GARANTISCE L’EQUIVALENZA ECONOMICA TRA DIVERSI CONTRATTI COLLETTIVI (11.3)
Ai fini della verifica di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante deve accertare che il trattamento garantito dal CCNL differente sia sostanzialmente analogo a quello indicato nel bando. Tale equivalenza deve essere garantita da componenti fisse e automatiche del trattamento economico tabellare, escludendo l'impiego di elementi variabili o discrezionali quali il superminimo. Inoltre, le riduzioni dei costi della manodopera per morbilità devono essere supportate da motivazioni analitiche coerenti con le specifiche mansioni dei lavoratori, non potendo essere applicate forfettariamente a profili professionali la cui prestazione è indipendente dal volume di utenza.
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