Giurisprudenza e Prassi

GARA PER TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO: LEGITTIMO INDIRE UNA GARA APERTA MA NON IMPORRE AGLI ETS L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI (57)

TAR UMBRIA SENTENZA 2026

Dal combinato disposto delle previsioni dell’articolo 1 e dell’articolo 40 della legge n. 298 del 1974 discende che l’iscrizione nell’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi è richiesta soltanto nel caso di svolgimento imprenditoriale della predetta attività verso un determinato corrispettivo. Ne deriva che tale iscrizione non è prevista dalla legge laddove l’attività venga svolta in assenza di tali condizioni. Si tratta, del resto, anche di un requisito manifestamente sproporzionato, proprio in considerazione della particolare natura dei predetti soggetti (Enti del Terzo Settore), e tenuto conto del fatto che l’onorabilità e affidabilità dei soggetti stessi ben possono essere verificate dalla Stazione appaltante mediante la previsione di appositi requisiti di partecipazione alla gara, diversi dall’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati