Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.
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Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - NON CONTRASTA CON LA “POSSIBILITÀ” DI TALE AFFIDAMENTO, INTRODOTTA DAL CODICE DEL TERZO SETTORE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Correttamente il Legislatore regionale - nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia della tutela della salute di cui all’art. 117, comma 3, Cost. (Cons. St., sez. III, ord., 5 novembre 2018, n. 6264; 22 febbraio 2018, n. 1139) oltre che in forza delle competenze riconosciutele dall’art. 2, comma 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 - ha previsto un “obbligo” di affidamento del servizio di trasporto sanitario di urgenza, alle Associazioni di volontariato che non contrasta con la “possibilità” di tale affidamento, introdotta dal Codice del Terzo Settore e che trova la propria genesi nell’esclusione dall’obbligo della selezione pubblica prevista dalla disciplina comunitaria e dalle pedisseque disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Nessun contrasto, dunque, tra il Codice del Terzo Settore (art. 57), che prevede la possibilità di affidare “in via prioritaria” – e dunque prima dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica – alle Organizzazioni di volontariato i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, e la norma regionale, espressione peraltro di potestà legislativa concorrente, che dispone l’affidamento di tali servizi (anche in questo caso in via prioritaria: art. 5, comma 1, l. reg. Veneto n. 26 del 2012) alle Associazioni, e solo in via sussidiaria (comma 5 dell’art. 5) con gara pubblica.

SERVIZI DI AMBULANZA - NORMATIVA APPLICABILE (17.1.H)

TAR VENETO SENTENZA 2018

L’art. 17, I comma, lett. h) del DLgs n. 50/2016 ha stabilito, in conformità con l’art. 10 della direttiva n. 2014/24/UE che i “servizi di ambulanza” identificabili con il codice CPV 85143000-3 (servizi di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza) sono esclusi dalle disposizioni del codice.

La disciplina comunitaria e, conseguentemente, quella nazionale hanno introdotto la distinzione tra servizio di soccorso sanitario in emergenza da attuarsi mediante ambulanza (consistente nel trasporto e nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale), eccezionalmente sottratto - come si è detto innanzi - alla regola della gara qualora fornito da organizzazioni senza scopo di lucro, e servizio di solo trasporto in ambulanza (consistente nel trasporto ordinario di pazienti privo della connotazione dell’urgenza) che, invece, è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica (regime alleggerito). Si era inoltre evidenziato che la possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato soltanto i servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata prevista espressamente, a livello nazionale, anche dal codice del terzo settore (art. 57 del DLgs n. 117/2017).

L’art. 5, V comma della LR n. 26/2012 stabilisce, coerentemente con la precitata normativa, che i servizi elencati nell’art. 2 - tra cui sono i servizi di trasporto di emergenza e urgenza eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM) - debbono essere prioritariamente svolti dalle Aziende ULSS mediante convenzionamento diretto con Enti Sanitari, Associazioni e Ipab iscritti in un apposito elenco regionale, a mero rimborso dei costi, e che solo qualora tali servizi non possano essere assicurati dai predetti soggetti l’Azienda ULSS può affidarli a titolo oneroso mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il servizio oggetto dell’impugnata procedura è indicato come “servizio con ambulanza di emergenza….”, né risulta contestato che trattasi, appunto, di servizio di trasporto nell’attività di prima cura del paziente che versa in una situazione emergenziale: detto servizio, pertanto dovrà essere oggetto di una convenzione da stipularsi con un’organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale delle OdV ed accreditata per l’esercizio del trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della LR n. 22/2002.

NORMATIVA TERZO SETTORE (140)

ANAC PARERE 2018

Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA IN CONVENZIONE – NO OBBLIGO DI GARA (17.H)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2018

L’art. 57 del codice del terzo settore ha stabilito che “I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento diretto garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché’ nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”.

La relazione al codice del terzo settore ha precisato che “l’articolo 57 detta una disciplina speciale per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza: in ragione della peculiarità del servizio, strettamente connesso alla tutela della salute della persona, si prevede che detti servizi possano costituire oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, in presenza di specifici requisiti e condizioni. Sotto il profilo soggettivo, la norma prevede un rafforzamento dell’affidabilità, prescrivendo oltre al requisito dell’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l’adesione ad una rete associativa. Inoltre, in coerenza con i recenti orientamenti espressi dalla Corte di giustizia europea, l’affidamento diretto dei servizi in parola deve contribuire effettivamente al raggiungimento delle finalità sociali, sia diretto al soddisfacimento di finalità solidaristiche, e costituisca una scelta tutoria dell’economicità dell’azione amministrativa, più specificamente, di efficienza del bilancio. Inoltre i servizi devono essere effettuati solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute, non potendo le organizzazioni affidatarie trarre alcun profitto dal servizio, né tantomeno procurarlo ai propri membri. La norma in esame esplicita e salvaguarda detti presupposti, anche attraverso il richiamo alle disposizioni contenute nel precedente articolo 56. Tale disposizione si colloca inoltre all’interno della più recente cornice normativa europea, con specifico riguardo alla Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale, in tema di servizi alla persona, prevede che gli Stati membri sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. Pertanto, la previsione contenuta negli art.142 e 143 del D.Lgs n.50/2016, che recepisce la sopra menzionata direttiva n.24/2014, nel disciplinare il particolare regime giuridico degli appalti nei servizi sociali, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i servizi in parola attraverso modalità diverse, quali l’affidamento in convenzione, già presente nel nostro ordinamento con le richiamate disposizioni di cui all’art.7 della legge n.266/1990 e all’art.30 della legge n.383/2000”.

Proprio il dettato dell’art. 57, e quanto specificato nella relazione al codice relativamente a questo articolo, indicano chiaramente che l’art. 17, lett. h), d.lgs. 50/2016, non può essere letto nel senso della obbligatorietà della gara per l’affidamento dei servizi in questione, ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.