Giurisprudenza e Prassi

CARENZA ELEMENTO OFFERTA TECNICA COLMATO CON IL CAMPIONE PRESENTATO - ESCLUSIONE AUTOMATICA - NON LEGITTIMA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2022

L’amministrazione, nel rideterminarsi, ha confermato l’esclusione della ricorrente in quanto:

"nel caso specifico la campionatura non può sostituire l'offerta tecnica ...avendo la campionatura una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche del prodotto che devono essere necessariamente già contenute nella scheda tecnica";

- la campionatura non potrebbe essere d'ausilio "per le caratteristiche intrinseche del prodotto stesso che richiedono accertamenti tecnici specifici";

- "l'operatore economico neanche in sede di ricorso" avrebbe "indicato in quale punto della documentazione tecnica (scheda tecnica ovvero altra documenta zione prodotta in gara) risulta la presenza della caratteristica della idrofobicità del tappo".

Ritiene il Collegio che i ricorsi vadano accolti perché l’amministrazione si è limitata a prendere atto della mancata indicazione nell’offerta tecnica della idrofobicità del tappo senza indagare se nel concreto il prodotto offerto avesse tale caratteristica; verifica possibile in quanto il bando aveva previsto la necessità di presentare un campione del prodotto offerto. Il campione, contrariamente a quanto sostiene l’amministrazione, non ha solo una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche del prodotto, ma rappresenta, invece, il prototipo di prodotto che deve essere conforme alle specifiche tecniche richieste dal bando e che tutti gli altri prodotti oggetto della fornitura devono necessariamente replicare. Peraltro, anche a voler accedere alla ricostruzione dell’amministrazione, va rilevato che la Commissione si è rifiutata di effettuare il citato accertamento, senza indagare in concreto se il campione, al di là delle specifiche caratteristiche, avesse la funzione indicata dal bando di gara (idrofobicità del tappo).

E’ vero che le gare pubbliche sono rette da un principio di autoresponsabilità, che incombe sui partecipanti, e di par condicio tra i concorrenti, ma è contrario con il principio di buona fede il comportamento dell’amministrazione che, avendo chiesto un campione del prodotto offerto, e pur potendo, quindi, accertarne in concreto le caratteristiche, si rifiuti aprioristicamente di farlo, indipendentemente dalla complessità o meno di tale accertamento.

La commissione ha evidenziato di non poter procedere all’accertamento in quanto si tratta di “accertamenti tecnici specifici”. Tale generica affermazione, tuttavia, non spiega se l’accertamento è particolarmente complesso o, come pare, di facile effettuazione.

Ne consegue che, come rilevato con la citata ordinanza cautelare, i ricorsi vanno accolti e i provvedimenti impugnati annullati.



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;