INSUFFICIENZA DELLA DISCONTINUITÀ AZIENDALE IN PRESENZA DI LEGAMI FAMILIARI E OMESSA INFORMAZIONE (96.12)
L'omessa comunicazione tempestiva di provvedimenti cautelari personali o reali riguardanti soggetti apicali di un'impresa mandante integra una violazione del dovere di informazione sancito dall'art. 96, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, idonea a giustificare l'esclusione per perdita del requisito di affidabilità professionale. Tale inaffidabilità non è sanata da modifiche organizzative meramente formali qualora permanga un legame familiare tra il soggetto colpito dalle vicende penali e l'attuale management, precludendo la configurabilità di una reale cesura gestionale.
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