OMESSA ALLEGAZIONE DI CERTIFICAZIONI RICHIESTE PER IL PUNTEGGIO PREMIALE: CARENZA SOSTANZIALE, NON SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO NÉ PROCEDIMENTALE (101)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non è ammesso il soccorso istruttorio per integrare l'offerta tecnica con documenti o certificazioni mancanti, laddove tali elementi siano necessari per la valutazione del merito tecnico e l'attribuzione del punteggio, costituendo essi parte integrante e sostanziale della proposta negoziale.
"[...] la Stazione Appaltante ha inteso valorizzare la produzione della certificazione, quindi l’allegazione della stessa quale parte integrante dell’offerta tecnica, cui ricollegare l’attribuzione dei relativi punteggi, non ritenendo sufficiente la mera dichiarazione di possesso.
Ne consegue che l’offerta tecnica presentata da O. era carente di una sua specifica componente (certificazione del sistema di gestione per la parità di genere, criterio E1; certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000, criterio E2; certificazione ISO14001:2015, criterio D3) espressamente richiesta ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi premianti, carenza che non può essere sanata in alcun modo attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza sostanziale (e anche essenziale) dell’offerta, la cui integrazione postuma avrebbe violato il principio della par condicio competitorum.
Il soccorso istruttorio non sarebbe stato, quindi, ammissibile in quanto il comma 1 dell’art. 101 del D.Lgs n. 36/2023 consente di integrare o di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante, ma con espressa esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica, la quale, ove fosse stata consentita l’integrazione con le certificazioni mancanti, sarebbe stata sostanzialmente modificata perché avrebbe consentito di ottenere una maggiorazione, nella valutazione, di ben 9 punti. D’altra parte, la giurisprudenza, in relazione alle diverse forme di soccorso istruttorio che è possibile configurare, ha sempre evidenziato, sia in relazione alla normativa precedente che a quella attualmente in vigore, che resta fermo il divieto di apportare qualunque modifica al contenuto dell’offerta tecnica e/o economica (Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875; id., sez. IV, 1 marzo 2024, n. 2042; id., sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; id., sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144)."
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