Giurisprudenza e Prassi

IL CODICE PREVEDE L'OSTENSIONE INTEGRALE DI TUTTI I DATI, COMPRESI QUELLI CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (35 - 36 - 107)

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2026

In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento, il bilanciamento tra il diritto di accesso diretto tramite PAD e la tutela della riservatezza è stabilito direttamente dal legislatore negli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo l’ostensione integrale e “in chiaro” di tutti i dati (inclusi quelli personali generici) per l’aggiudicatario e i primi cinque classificati, con la sola eccezione dei segreti tecnici o commerciali debitamente motivati.

Tale regime di accesso automatico non è tuttavia applicabile alla documentazione amministrativa non ancora verificata in caso di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, stante l'incompatibilità logica tra la mancata introduzione di tali atti nella sequenza procedimentale e l’esigenza di immediata conoscibilità per fini difensivi.

"Quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica"; "L’utilizzazione dello strumento dell’inversione procedimentale esclude di per sé il completo ed integrale accesso agli atti di gara per la semplice, ma decisiva, ragione che la documentazione per effetto della quale si è addivenuti all’aggiudicazione in parte non esiste".

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