Giurisprudenza e Prassi

CUMULO ALLA RINFUSA: OPERA SOLO IN SEDE DI QUALIFICAZIONE. PER I PUNTEGGI PREMIALI SERVE L'IDENTITA' TRA CHI POSSIEDE L'ESPERIENZA E CHI ESEGUIRA' I LAVORI (67)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2026

Il "cumulo alla rinfusa" di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione con riferimento alle valutazioni discrezionali aventi funzione premiale per l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico. Ne consegue che il Consorzio aggiudicatario non può indicare come "esperienza maturata" quella afferente all’esecuzione di lavori eseguiti da imprese consorziate non designate per l'esecuzione e che non hanno preso parte alla gara a nessun titolo. Inoltre, qualora la lex specialis richieda che le esperienze tecniche siano non solo dichiarate ma documentate tramite certificati di ultimazione, la mancata produzione di tale documentazione preclude l'assegnazione di punteggio.

"Rispetto a siffatte valutazioni discrezionali è escluso che il cumulo alla rinfusa possa trovare applicazione con la conseguenza che il Consorzio aggiudicatario non avrebbe potuto, in alcun modo, indicare come 'esperienza maturata', quella afferente all’esecuzione di lavori a cui non ha preso parte a nessun titolo" (con richiamo a Delibera ANAC n. 456/2023).

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)