CUMULO ALLA RINFUSA: OPERA SOLO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE E NON PUÒ ESSERE ESTESO ALLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA PER I PUNTEGGI PREMIALI (67)
È illegittima l'attribuzione di punteggi premiali relativi all'offerta tecnica basati su servizi non ancora ultimati al momento della presentazione dell'offerta, qualora il disciplinare di gara richieda espressamente la valorizzazione di "servizi svolti". In ordine ai consorzi stabili, il cd. "cumulo alla rinfusa", previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, esplica la propria efficacia limitatamente alla fase della qualificazione e del possesso dei requisiti di partecipazione; esso non può essere invocato per ottenere punteggi addizionali riferiti a esperienze maturate da consorziate diverse da quelle indicate come esecutrici della specifica commessa, pena la violazione della par condicio e la distorsione del merito tecnico dell'offerta.
"Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha già affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente proconcorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia - Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

