Art. 125 - Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche

1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.

2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. si veda anche quanto disposto dall’art. 4 comma 2 e 3 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020

3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:

a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

comma così sostituito dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011
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Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI DEL MIT SUL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2020

MIN INFRASTRUTTURE PARERE 2020

Oggetto: decreto - legge 16 luglio 2020 , n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

POTERE DI STATUIRE SU EFFICACIA DEL CONTRATTO IN SEDE CAUTELARE

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA 2011

Il potere di statuire in merito all’efficacia del contratto è esercitabile dal giudice amministrativo anche in sede cautelare, deponendo in tal senso sia l’atipicita' del contenuto delle misure cautelari di cui all’art. 55, comma 1, del codice del processo amministrativo sia la naturale finalizzazione della misura cautelare ad anticipare in via interinale l’adozione delle misure adottabili con la decisione definitiva. (…) a sostegno dell’assunto depone anche il disposto dell’art. 125, comma 4, del codice del processo amministrativo, che, nell’assunto della generale idoneita' della misura della sospensione dell’aggiudicazione a riverberarsi sul dispiegarsi degli effetti del contratto nelle more stipulato, stabilisce, in via di eccezione, che, solo con riguardo alle controversie relative alle infrastrutture strategiche, la sospensione dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato.