NON SONO IMMEDIATAMENTE IMPUGNABILI I CRITERI DI VALUTAZIONE MERAMENTE PENALIZZANTI
I criteri di attribuzione del punteggio tecnico previsti dal disciplinare di gara che valorizzano specifici elementi curriculari o territoriali si configurano quali clausole meramente penalizzanti e non immediatamente escludenti, in quanto non precludono la partecipazione alla procedura concorsuale né rendono oggettivamente impossibile la formulazione di un'offerta seria. Ne consegue che l'operatore economico è privo di un interesse attuale e concreto a contestare immediatamente tali criteri ovvero l'omessa previsione di ulteriori requisiti restrittivi di ammissione, dovendo attendere l'esito della valutazione comparativa e impugnare congiuntamente il bando e il provvedimento di aggiudicazione.
Inoltre non è ammissibile contestare il bando "in anticipo" al solo fine di restringere la platea dei concorrenti invocando requisiti di partecipazione più severi ( nel caso di specie si è eccepita la mancata previsione, tra i requisiti di partecipazione, della licenza di cui all'art. 85 del Codice della strada).
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