RIBASSO ESCLUSIVAMENTE SULLA QUOTA DEI SERVIZI: ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE, CORRETTO CHIEDERE CHIARIMENTI (41 - 108)
"L'interpretazione delle clausole di un disciplinare di gara che prevedono lo scorporo e la non ribassabilità dei costi della manodopera deve essere condotta secondo il principio della tutela dell'affidamento, sicché risulta illegittima l'esclusione dell'operatore che abbia formulato il ribasso esclusivamente sulla quota dei servizi in conformità al dato letterale della lex specialis."
"L’indicazione separata [dei costi della manodopera] non li sottrae al ribasso secondo l'orientamento generale, tuttavia «ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta» (Cons. Stato, Sez. III, n. 9254/2023)". "La Stazione appaltante, laddove avesse ritenuto di avere dei dubbi in ordine all'effettiva portata dell'offerta economica [...] ben avrebbe potuto richiedere dei chiarimenti ricorrendo i presupposti per l'esperibilità del soccorso procedimentale ex art. 101 comma 3 del d.lgs. 36 del 2023".
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