Giurisprudenza e Prassi
RIBASSABILITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA PREVIA DIMOSTRAZIONE DI MAGGIORE EFFICIENZA AZIENDALE (41.14)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso complessivo dell'offerta derivi da una più efficiente organizzazione aziendale; pertanto, l'indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante non comporta l'esclusione automatica dalla gara, bensì l'obbligo di sottoporre l'offerta a verifica di congruità.
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