ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER COSTI DELLA MANODOPERA INFERIORI AI MINIMI STIMATI DALLA STAZIONE APPALTANTE (41.14)
L'esclusione automatica di un concorrente per aver indicato costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante è illegittima, in quanto viola il principio di partecipazione e il diritto dell'operatore economico di dimostrare la sostenibilità dell'offerta tramite la propria specifica organizzazione aziendale. Lo scostamento dai parametri tabellari o dalle stime di gara non costituisce un'ipotesi di esclusione de plano, ma impone l'attivazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia per valutare la congruità complessiva dell'offerta.
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