Giurisprudenza e Prassi

COSTO DEL LAVORO, SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI E MINIMI SALARIALI. (41.14)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di affidamento di contratti pubblici, il disallineamento del costo della manodopera indicato nell'offerta rispetto al costo medio risultante dalle tabelle ministeriali non costituisce ex se violazione dei limiti retributivi né vizia di anomalia l'offerta, non assumendo tali tabelle valore di parametro assoluto. L'operatore economico può giustificare lo scostamento comprovando specifiche economie derivanti dalla propria organizzazione imprenditoriale, restando invalicabile unicamente il limite del trattamento retributivo minimo originato dalla contrattazione collettiva.

Dal testo della sentenza si estrae il seguente passaggio fondante: «Il trattamento retributivo minimo ha carattere originario, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale [...], mentre il concetto di “costo medio orario del lavoro” è il frutto dell'attività di elaborazione del Ministero [...]. Pertanto, l'operatore economico, soltanto con riferimento al costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali, che non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, può evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell'offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali».

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