Giurisprudenza e Prassi

ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE: DEVONO ESSERE INDICATI NELL’OFFERTA SEPARATAMENTE DALLA MANODOPERA E LA LORO PALESE INCONGRUINITÀ NON PUÒ ESSERE SANATA (101)

TAR BASILICATA PZ SENTENZA 2026

Gli oneri di sicurezza aziendale devono essere indicati espressamente e separatamente nell’offerta economica e non possono essere conteggiati unitamente ad altri costi, quali quelli per la manodopera. L’eventuale incongruità di tali oneri non può essere compensata con la complessiva sostenibilità dell’offerta economica né può essere sanata mediante una modifica della ripartizione dei costi in sede di giustificazioni per l'anomalia, stante il divieto di ricorso al soccorso istruttorio per l'offerta economica.

“gli oneri di sicurezza aziendale devono essere indicati nell’offerta economica e non possono essere conteggiati unitamente ad altri costi, quali quelli per la manodopera [...] tale incongruità non può essere compensata con la complessiva sostenibilità dell’offerta economica [...] verrebbe violato l’art. 101, comma 1, D.Lg.vo n. 36/2023, nella parte in cui sancisce il divieto di modificare l’offerta economica con il soccorso istruttorio” (cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 4896 del 5.6.2025).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)