LEGITTIMO LO SCOSTAMENTO DAI MINIMI TABELLARI PER SUPERIORE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA AZIENDALE (41.14)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, i costi della manodopera indicati nelle tabelle ministeriali non costituiscono minimi salariali inderogabili ma parametri medi di riferimento; ne consegue che lo scostamento è legittimo se giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Codice, l'operatore può indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché assicuri ai dipendenti le stesse tutele, valutate in termini di equivalenza economica e normativa complessiva.
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