LEGITTIMA L'OFFERTA CON COSTI DELLA MANODOPERA SUPERIORI AI VALORI STIMATI DALLA STAZIONE APPALTANTE (41.14)
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023, la circostanza che il costo della manodopera stimato dall'aggiudicataria sia superiore a quello indicato nel disciplinare di gara non costituisce sintomo di anomalia o irragionevolezza dell'offerta, trovando giustificazione nella facoltà dell'operatore di modulare la propria proposta in ragione del CCNL effettivamente utilizzato e dell'organizzazione aziendale. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, è consentito al concorrente dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione, fermo restando l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera a pena di esclusione.
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