ESCLUSIONE OBBLIGO SEPARATA INDICAZIONE COSTI MANODOPERA PER FORNITURE PURE ESEGUITE ALL'ESTERO (108.9)
Nelle gare d'appalto aventi ad oggetto la sola fornitura di beni (c.d. fornitura pura) senza installazione o posa in opera sul territorio nazionale, qualora l'attività produttiva sia svolta integralmente all'estero, l'operatore economico non è obbligato all'indicazione separata dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, né la Stazione Appaltante può sindacare il rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali italiani, dovendo invece valutare la congruità dell'offerta alla luce dei parametri di mercato e della normativa del paese di esecuzione.
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