Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE OBBLIGO SEPARATA INDICAZIONE COSTI MANODOPERA PER FORNITURE PURE ESEGUITE ALL'ESTERO (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Nelle gare d'appalto aventi ad oggetto la sola fornitura di beni (c.d. fornitura pura) senza installazione o posa in opera sul territorio nazionale, qualora l'attività produttiva sia svolta integralmente all'estero, l'operatore economico non è obbligato all'indicazione separata dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, né la Stazione Appaltante può sindacare il rispetto dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali italiani, dovendo invece valutare la congruità dell'offerta alla luce dei parametri di mercato e della normativa del paese di esecuzione.

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