Articolo 16. Conflitto di interessi.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. comma modificato dall'art. 15-quater DL 132/2023 in vigore dal 30-11-2023

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 16, commi 1-3, definisce la fattispecie del conflitto d’interesse a carico del soggetto che interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di es...

Commento

NOVITA’ • Rispetto al previgente art. 42 del D.lgs. 50/16, il conflitto di interesse può interessare qualsiasi soggetto che interviene con “compiti funzionali” nella procedura. È inoltre precisato ch...
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Giurisprudenza e Prassi

PRIME MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

NAZIONALE LEGGE 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2023

CONFLITTO DI INTERESSI - AMBITO SOGGETTIVO - NON RIENTRANO SOLO I DIPENDENTI IN SENSO STRETTO (42.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito delle gare pubbliche ed in particolare in relazione alle ipotesi di conflitto di interesse del personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che (anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni), l’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sul versante soggettivo, va interpretato in senso ampio, nel senso che il riferimento alla nozione di “personale della stazione appaltante” (le cui vicende soggettive rilevano ai fini dell’applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse) non resti limitato ai soli soggetti che intrattengono con l’amministrazione rapporti di lavoro dipendente. Al contrario, tale nozione va riferita (e in modo più ampio) a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna.

Tali acquisizioni giurisprudenziali sono state oggetto di esplicita codificazione (che, come da più parti sottolineato, sul tema in disamina, assume una valenza meramente compilativa) da parte del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 16, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

CONFLITTO DI INTERESSI - VA SUPPORTATO DA ELEMENTI CONCRETI, SPECIFICI E ATTUALI (16.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Nella vigenza dell’art. 42 del D.lgs. 50/2026, al fine di delimitare l’ampio raggio di operatività della nozione di conflitto di interesse, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’ipotesi di conflitto d’interessi “deve essere supportata da elementi concreti, specifici ed attuali” (Cons. St., sez. III, 26 marzo 2021, n. 2581); l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere, infatti, predicata in via astratta, “ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche” (Cons. St., sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863).

Sulla medesima linea, il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), all’articolo 16 ha ritenuto di prevedere espressamente, in coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, che la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati.

MISURE PER PREVENIRE LA CORRUZIONE E IL CONFLITTO DI INTERESSI (16)

ANAC DELIBERA 2023

Attribuzione ai titolari di incarichi politici del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale. Indicazioni di ANAC ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione e del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici ex art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 16 D.lgs. 36/2023 recante nuovo codice dei contratti pubblici).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/05/2023 - INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 non contiene alcun riferimento, in tema di incompatibilità e astensione, all’art. 51 c.p.c. e all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, contrariamente a quanto previsto dall’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La lett. c) dello stesso comma 5 inoltre non rinvia all’art. 16 dello stesso Codice in materia di conflitto di interessi. Si chiede pertanto: 1. se l’art. 51 c.p.c. e l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 siano da ritenere inapplicabili alle procedure di gara bandite con il D.Lgs. 36/2023; 2. se ai commissari siano quindi inapplicabili le cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 51 c.p.c. che non siano contenute nell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 (a cui l’art. 93 comma 5 del D.lgs. 36/2023 comma 5 del D.lgs. 36/2023 rinvia); 3. se l’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 sia da ritenere applicabile anche ai componenti e al segretario della commissione giudicatrice; 4. se quindi la definizione di situazione di conflitto di interessi contenuta nella seconda parte della lett. c) del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 sia da applicare congiuntamente alla definizione contenuta nell’art. 16 comma 1 del Codice; 5. se al segretario della commissione giudicatrice siano inapplicabili le cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 93 comma 5 del D.lgs. 36/2023, nonché le norme di cui al precedente punto 1. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.