Giurisprudenza e Prassi

AMMISSIBILITÀ DEI COSTI MANODOPERA PARI A ZERO NELLE FORNITURE SENZA POSA (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza 2026

Nelle procedure di affidamento di contratti di sola fornitura di beni, prive di prestazioni di posa in opera o di servizi accessori che richiedano l'impiego di personale, non sussiste l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Eventuali clausole della lex specialis che impongano tale indicazione a pena di esclusione devono essere interpretate in senso conforme alla normativa primaria o, se contra legem, considerate nulle, prevalendo il principio della massima partecipazione e della tassatività delle cause di esclusione.

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