Giurisprudenza e Prassi

AMMESSA LA RIBASSABILITÀ TEMPERATA DEI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo a base d'asta non impedisce agli operatori economici di presentare un'offerta che preveda un ribasso anche su tale componente, a condizione che l'impresa dimostri che il risparmio sia frutto di un'efficiente organizzazione interna e non della compressione dei diritti dei lavoratori. Tale facoltà discende dal bilanciamento tra la tutela del lavoro e la libertà di iniziativa economica, rendendo superflue le clausole della lex specialis che impongano una rigidità assoluta di tali costi, le quali vanno interpretate nel senso della necessaria verifica di anomalia in caso di scostamento dai parametri ministeriali.

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