LA FORMAZIONE "ON THE JOB" COSTITUISCE UNA MODALITÀ LEGITTIMA DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI CHE NON GENERA COSTI SALARIALI SUPPLEMENTARI (110)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, è legittimo il calcolo del costo della manodopera che non includa oneri supplementari per la formazione aggiuntiva qualora quest'ultima sia svolta in modalità "on the job" durante l'orario di lavoro e i costi dei docenti siano coperti da fondi interprofessionali accantonati. L'obbligo di utilizzare personale alle dipendenze dell'appaltatore deve intendersi riferito ai lavoratori preposti allo svolgimento del servizio e non a quelli affidatari di compiti di direzione e coordinamento trasversale.
"Con riferimento al personale, quanto affermato dalle parti resistenti - e cioè che la formazione aggiuntiva proposta avviene “on the job”, viene quindi effettuata durante l’attività lavorativa, per cui il relativo costo è già incluso in quello della manodopera, senza costi ulteriori - non può ritenersi implausibile.
Si tratta, in effetti, di una modalità che è comunemente utilizzata nella prassi per la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. A questo riguardo, in più occasioni, la giurisprudenza ha, invero, dato atto che “nel settore delle pulizie ospedaliere la maggior parte della formazione è eseguita on the job, per fare in modo che i processi di igienizzazione e sanificazione, così come eventuali nuove tecniche e i processi di controllo e coordinamento, siano appresi "sul campo" dagli addetti al servizio” (Cons. Stato, sez. III, n. 7922/2021; Tar Campania, Napoli, sent. n. 1090/2026; Tar Piemonte, sent. n. 611/2022).
Anche ammettendo che alcuni specifici corsi offerti non possano essere svolti durante lo svolgimento del servizio, non è stata comunque fornita da parte della ricorrente la dimostrazione della entità dei relativi costi e dell’incidenza sulla sostenibilità dell’offerta.
Non può, poi, attribuirsi rilievo alla circostanza che l’utilizzo della modalità “on the job” per la formazione aggiuntiva sia stata precisata solamente nel corso del giudizio e non sia stata specificata né nell’offerta né nelle giustificazioni, trattandosi di un chiarimento che si limita a ribadire quanto già avviene comunemente nella prassi e per acquisire il quale sarebbe stata comunque ammissibile l’attivazione del soccorso istruttorio processuale.
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Trova pertanto applicazione nel caso di specie il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui “l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta - e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante - si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero in modo trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020 n. 6786; sez. III, 26.10.2020 n. 6530; sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815; sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; sez. IV, sez.12.2.2025 n. 1166; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 525; Tar Lazio sez. 3-quater 09.12.2023 n°18510).
La valutazione effettuata dalla stazione appaltante non è viziata neanche con riferimento agli oneri per oneri per la sicurezza, la cui congruità non può essere ricavata, in modo automatico, con fa la ricorrente, dalle tabelle ministeriali, le quali, per giurisprudenza costante, non costituiscono un parametro vincolante per la verifica di anomalia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4308; T.A.R. Lazio, Roma sez. I, 12/04/2024, n. 7269, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1629/2025; Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2021 n. 1571; id. 25 luglio 2023, n. 7289)."
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