IN ASSENZA DI SPECIFICA NELLA LEX SPECIALIS, L'INDICAZIONE SINTETICA E AGGREGATA DEL COSTO DELLA MANODOPERA È LEGITTIMA PER CONSENTIRE ALL'ENTE LA VERIFICA DI CONGRUITÀ (41)
Negli appalti disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico non è tenuto alla scomposizione analitica dei costi della manodopera per singole prestazioni o macroaree qualora tale onere non sia espressamente previsto dalla lex specialis, essendo l'indicazione del dato sintetico complessivo sufficiente a verificare la serietà dell'offerta.
L'eventuale deficit di "leggibilità" o di dettaglio nella ripartizione interna di tali costi costituisce, al più, un'irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio e non una causa di esclusione automatica.
"c) il primo Giudice ha, con tutta evidenza, travisato gli atti di gara dato che l’offerta dell’appellante è perfettamente leggibile e non sussiste alcun errore di valutazione della stazione appaltante; semmai, il TAR ha, evidentemente, operato un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni affidate alla stazione appaltante aderendo alla personalissima ricostruzione deli fatti operata dalla ricorrente in primo grado; è noto che il Giudice possa ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato; il caso all’esame del Collegio è, se possibile, paradigmatico di sostituzione del Giudice alle valutazioni che spettavano alla stazione appaltante, valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non sono illogiche o viziate da errori di fatto;
d) non è dato comprendere da dove si possa ricavare l’obbligo di scomposizione analitica del costo della manodopera e, per converso, il divieto di fornire dati aggregati; non lo si ricava dalla legge di gara, letta nella sua totalità, e men che meno dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici; [...]"
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