Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANODOPERA - NON SONO IN ASSOLUTO INSUSCETTIBILI DI RIBASSO (41.14 - 108)

ANAC PARERE 2024

I costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e l'eventuale divieto indicato nel bando va inteso come relativo. La conseguenza per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia.

La possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale sarebbe posta nel nulla se si interpretasse come esistente un divieto inderogabile di ribasso dei costi della manodopera. Difatti, se tali costi fossero interamente predeterminati dalla Stazione appaltante, non sarebbe chiaro quale prova potrebbe desumersi dalla più efficiente organizzazione aziendale dimostrata dall'operatore economico. Inoltre, se il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell'offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l'anomalia dell'offerta (cfr. TAR Roma, 06.08.2024 n. 15720).

La tesi dell'inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati dalla Stazione appaltante determinerebbe, peraltro, un'eccessiva compressione della libertà d'impresa, in quanto l'operatore economico potrebbe dimostrare, ad esempio, che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla Stazione appaltante (cfr. TAR Potenza, 21.05.2024 n.273).

Si ritiene quindi infondata la tesi secondo cui il costo della manodopera non sarebbe assoggettabile a ribasso. La libertà di iniziativa economica deve, infatti, comprendere la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Dunque, i costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e il divieto di ribasso del costo del personale indicato nel bando non è quindi assoluto ma relativo (cfr.TAR Milano, 05.07.2024 n. 2077; TAR Napoli, 13.06.2024 n. 3732).

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