Giurisprudenza e Prassi

COSTI DELLA MANODOPERA: DEVONO ESSERE INDICATI SEPARATAMENTE, MA RESTANO PARTE INTEGRANTE DELLA BASE D'ASTA COMPLESSIVA SU CUI SI APPLICA IL RIBASSO (41)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In vigenza del D.Lgs. n. 36/2023, la circostanza che i costi della manodopera siano "scorporati" non significa che essi non facciano parte della base di gara su cui applicare il ribasso percentuale offerto. L'offerta economica che applichi lo sconto solo su una quota parte dell'importo posto a base d'asta, escludendo i costi del personale, è errata poiché altera la base di calcolo del ribasso complessivo.

"[...] l’indicazione “fornita dal legislatore alle stazioni appaltanti non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di “scorporare” gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest’ultimo, cioè l’importo a base di gara -ai sensi del primo periodo - comprende anche i costi della manodopera. In sintesi, la novità rispetto al testo dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso”.

La quantificazione scorporata dei costi della manodopera negli atti di gara risponde, infatti, alla ratio di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera, tutela che deve essere contemperata con la libertà di impresa, costituzionalmente garantita, che non consente di comprimere la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara.

Inoltre, attraverso la quantificazione scorporata dei costi della manodopera si responsabilizzano gli operatori economici che devono parametrare i loro costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, devono svolgere una seria valutazione preventiva dei predetti costi prima di formulare il proprio ribasso complessivo e devono indicarli in modo da consentire alla S.A. di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro (Cons. Stato, V, n. 5665 del 2023). Infatti, fermo restando il rispetto dei minimi salariali, l’operatore economico, ai sensi del citato art. 41, comma 14, nel dimostrare la sostenibilità complessiva dell’offerta economica, cioè di quella ridotta in applicazione del ribasso offerto, può giustificare l’importo contrattuale proposto anche dando conto di una più efficiente organizzazione aziendale che consenta di giustificare un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla S.A.."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)