APPLICAZIONE DEL RIBASSO UNICO SULL'IMPORTO COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA MANODOPERA - NECESSARIA COMPROVA OE DELL'EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (41.14)
L’indicazione fornita dal legislatore alle stazioni appaltanti non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13 [dell'art. 41 d.lgs. 36/2023], e di 'scorporare' gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest’ultimo, cioè l’importo a base di gara - ai sensi del primo periodo – comprende anche i costi della manodopera. [...] L'operatore economico [...] nel dimostrare la sostenibilità complessiva dell’offerta economica, cioè di quella ridotta in applicazione del ribasso offerto – può giustificare l’importo contrattuale proposto [...] anche dando conto di una 'più efficiente organizzazione aziendale' che al contempo consenta di giustificare il proprio costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante.
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