Giurisprudenza e Prassi

RIBASSO COSTI MANODOPERA - ONERE OE DI COMPROVARE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (41.14)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2025

Dalla lettura combinata degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, non può che ritenersi infatti che, dal ribasso applicato dall’operatore economico anche ai costi della manodopera, non può discendere, quale conseguenza automatica, l’esclusione dalla gara, quanto semmai l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali (cfr. T.a.r. Toscana, IV, 29 gennaio 2024, n. 120 che ha ritenuto che tale interpretazione del dettato normativo consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera – che costituisce la ratio della previsione dello scorporo dei costi della manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, primo comma, della legge delega (l. n. 78 del 2022) – con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara).

Solo tale impostazione consente, quindi, di spiegare anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara, come stabilito dall’art. 108, comma 9, cod. app., previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, nonché la disposizione del successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia (così, Cons. Stato, V, 19 novembre 2024, n. 9255; tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2025, n. 126; T.A.R. Sicilia Catania, V, 28 febbraio 2025, n. 786).

Allorquando l’operatore economico applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, dunque, la conseguenza non può essere l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia, nell’ambito della quale egli avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tale da consentire una diminuzione del costo del lavoro rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...