Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTO SOGLIA: NON SI APPLICA LO STAND STILL (55.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Non potevano trovare applicazione, in forza del comma 2 dell’art. 55, i termini dilatori previsti dall’art. 18 commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, per cui erroneamente il primo giudice ha dichiarato l’inefficacia del contratto per inosservanza del termine previsto dall’art. 18 comma 3, il quale prescrive “Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi "d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee”, disposto normativo questo che conferma ulteriormente l’inapplicabilità dello stand still.

La disposizione dell’art. 55 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, come evidenziato nella Relazione al Codice, “stabilisce che i termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti sottosoglia. La disposizione, muovendo dall’art. 32, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, propone una norma di carattere fortemente innovativo, escludendo l’applicazione, in tutti gli affidamenti di contratti sotto soglia, dei termini dilatori sia di natura procedimentale che processuale, che si ricollega alla norma sui termini per la stipula del contratto e alla norma in tema di ordinaria esecuzione anticipata del contratto, nell’intento di disegnare un micro-sistema normativo finalizzato alla riduzione dei tempi di definizione degli affidamenti e di avvio dell’esecuzione. In questa prospettiva, la norma (insieme alle altre richiamate) costituisce attuazione del principio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. m), della legge delega, volto alla «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti […]». Non sembrano profilarsi problemi di compatibilità con il diritto europeo, posto che la direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, all’art. 2-bis, prevede che il termine dilatorio con effetto sospensivo si applica agli appalti sopra soglia. Nemmeno sembrano porsi questioni di legittimità costituzionale, sia perché nel processo amministrativo italiano il principio è tradizionalmente quello per cui la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’atto impugnato (e comunque rimangono immutati i poteri cautelari del Giudice amministrativo, anche monocratici), sia perché la differente disciplina prevista, sul punto, per i contratti sopra soglia si giustifica anche in ragione della loro rilevanza sotto il profilo economico”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
TERMINI DILATORI: Il termine che deve intercorrere tra la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto, non inferiore a trentacinque giorni, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso. Non si applica, di norma, ai c...
TERMINI DILATORI: Il termine che deve intercorrere tra la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la stipulazione del contratto, non inferiore a trentacinque giorni, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso. Non si applica, di norma, ai c...
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