Giurisprudenza e Prassi

IL DOVERE DI BUONA FEDE PREVALE SULLA FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA (97.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nelle procedure di gara, il dovere di correttezza e trasparenza informativa grava sull'operatore economico in modo onnicomprensivo, obbligandolo a dichiarare qualsiasi circostanza idonea a incidere sul giudizio di affidabilità della stazione appaltante. Per i consorzi stabili, tale onere include la verifica diligente dei requisiti delle consorziate indicate in sostituzione; l'omessa dichiarazione di misure interdittive o precedenti esclusioni legittima l'esclusione del consorzio per inaffidabilità professionale, non potendo il principio del favor partecipationis o la facoltà di sostituzione della consorziata sanare una violazione del principio di buona fede.

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