AMMESSO L'AFFIANCAMENTO DI NUOVE CONSORZIATE ESECUTRICI ANCHE SE ENTRATE DOPO L'OFFERTA (48.7-BIS)
In tema di appalti pubblici, il consorzio stabile, quale operatore economico dotato di autonoma personalità giuridica, può procedere alla sostituzione o all'affiancamento delle imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto anche con soggetti entrati nella compagine consortile successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; tale facoltà risponde alle esigenze organizzative riconosciute dall'art. 48, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e non viola la par condicio, restando fermo l'unico limite della partecipazione autonoma alla gara della consorziata subentrante e l'obbligo di verifica dei requisiti di moralità in capo alla stessa.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

