ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI: REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CHE DEVE ESSERE POSSEDUTO DAL CONSORZIATO ESECUTORE (100)
In tema di consorzi stabili, il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) e alla Camera di Commercio è soddisfatto dal possesso in capo alla consorziata designata per l'esecuzione, trovando applicazione l'art. 67, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
Il soccorso istruttorio è legittimamente attivabile per la regolarizzazione di carenze documentali amministrative, ivi compreso il versamento tardivo del contributo ANAC, trattandosi di adempimenti che non alterano il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica ed economica.
"Il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è considerato dalla giurisprudenza un requisito di natura soggettiva (così come i requisiti di carattere generale) relativo alla idoneità professionale degli operatori, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032).
Nel caso in esame, il disciplinare di gara prevede che il requisito, nel caso di consorzi, debba essere posseduto “da ciascun soggetto” senza specificare che debba essere anche il capo al consorzio e, per tale ragione, non è ammissibile una diversa lettura della regola concorsuale.
Del resto, l’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che “le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”.
Sotto la disciplina del codice previgente, la giurisprudenza ha rilevato che la sufficienza dell’intestazione in capo al soggetto esecutore del requisito di partecipazione era sostenibile in particolare se si trattava di requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a del d. lgs. n. 50 del 2016, specificando che la non ambulatorietà del titolo di idoneità professionale (che si desume appunto dal divieto di avvalimento), è preordinata ad assicurare che l’appaltatore sia in possesso del titolo di idoneità professionale, il che consente di non censurare la circostanza che sia la consorziata esecutrice, e non il consorzio stabile, ad essere iscritta all’ANGA. (ex multis, CGARS sentenza n. 831 del 2021).
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In particolare, per quanto riguarda il tardivo pagamento del contributo ANAC, viene in rilievo il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 2025 in cui è stato precisato che: “la misura amministrativa della esclusione automatica di un operatore economico per il mancato adempimento entro il termine di presentazione delle offerte di una obbligazione avente ad oggetto somme di denaro di «piccoli importi» (cfr. art. 57, par. 3, dir. eur. 26 febbraio 2014, n. 24), senza possibilità del soccorso istruttorio, costituirebbe una misura “sproporzionata”."
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