ONERE PROBATORIO SUL CONFLITTO DI INTERESSI E LIMITI ALLA DIMOSTRAZIONE DELL'EQUIVALENZA TECNICA (16.2)
In materia di appalti pubblici, la situazione di conflitto di interessi deve essere provata da chi la invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. Non è pertanto configurabile un conflitto per la sola appartenenza dei commissari alle amministrazioni beneficiarie del servizio. Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza tecnica, l'operatore economico è tenuto a fornire prova puntuale dell'idoneità del prodotto proposto rispetto alle specifiche caratteristiche ambientali e tecniche del contesto di esecuzione indicate nel capitolato.
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