Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO SUL CONFLITTO DI INTERESSI E LIMITI ALLA DIMOSTRAZIONE DELL'EQUIVALENZA TECNICA (16.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2026

In materia di appalti pubblici, la situazione di conflitto di interessi deve essere provata da chi la invoca sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. Non è pertanto configurabile un conflitto per la sola appartenenza dei commissari alle amministrazioni beneficiarie del servizio. Ai fini del riconoscimento dell'equivalenza tecnica, l'operatore economico è tenuto a fornire prova puntuale dell'idoneità del prodotto proposto rispetto alle specifiche caratteristiche ambientali e tecniche del contesto di esecuzione indicate nel capitolato.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)