Giurisprudenza e Prassi

ANTICIPATA ESECUZIONE CONTRATTUALE – DECORRE IL TEMPO CONTRATTUALE – EVENTUALI RITARDI COMPORTANO PENALI (32.8)

ANAC DELIBERA 2022

Accertamento ispettivo presso le competenti sedi dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto per il controllo sulla fase esecutiva di n. 11 procedure di esecuzione dei contratti identificati con i CIG Z43260B154 - Z9025EE4AC - ZC325ED7F2 - Z9D25E5BF8 - ZF525E5A32 - Z4425E5892 - Z1825E577F -ZAA25E55AB - ZE825DAC17 - Z2925D3EC3 - Z3625D3B67Fasc. Anac n. 2008/2021

Alla luce del quadro normativo e regolatorio di riferimento, dunque, tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico; ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile. Tale adempimento, per un verso responsabilizza il dipendente (che assume specifiche responsabilità in caso di falso) e, nel contempo, traccia eventuali situazioni di conflitto, costituendo una specifica modalità di gestione del rischio.

In riferimento alla criticità relativa all' 'anticipata esecuzione contrattuale, devono ritenersi non persuasive le controdeduzioni offerte dalla stazione appaltante, in quanto l'anticipata esecuzione delle lavorazioni (o del servizio) e istituto che ha lo specifico scopo ed effetto di consentire all'appaltatore di avviare immediatamente le prestazioni contrattuali, sempre per esigenze della stazione appaltante (art. 32 co. 8 d.lgs. 50/2016).

Sicchè, una volta dato avvio alle prestazioni, anche il tempo decorso in via anticipata deve essere computato quale "tempo contrattuale", con tutte le relative conseguenze, come ad esempio la necessità di conteggiare questo tempo ai fini del rispetto dei termini di esecuzione pattuiti, eventualmente (in caso di ritardi), applicando le relative penali.

Ove invece la stazione appaltante, pur avendo immesso l'appaltatore nel servizio, non sia in grado di consentire allo stesso l'avvio delle prestazioni, ciò potrebbe costituire un inadempimento del committente pubblico e dar luogo ad iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore (che invece e tenuto a mettere a disposizione maestranze ed attrezzatture sin dal giorno dell'immissione nel servizio).

In altre parole, nel caso di specie, la committente pubblica ha fatto un'erronea applicazione della norma sull'anticipata esecuzione del contratto.

Si prende atto, in ogni caso, con favore dell'intenzione di risolvere la criticità indicata (come dichiarato nella nota del 21.12.2021) e si raccomanda di procedere ad una corretta applicazione dell'anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali, utilizzandola solo quando l'unità navale (o, in generale, l'area o i luoghi di esecuzione) e effettivamente e completamente disponibile e di conteggiare quale tempo contrattuale anche quello decorso in fase di esecuzione anticipata.

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...