Giurisprudenza e Prassi

RIEDIZIONE DELLE SOLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE: LA STAZIONE APPALTANTE RICONVOCA LA MEDESIMA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PUÒ RIUTILIZZARE GLI ATTI ISTRUTTORI ANTECEDENTI (77)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il termine di validità dell'offerta in una procedura ad evidenza pubblica è posto a presidio esclusivo dell'interesse dell'operatore concorrente. Pertanto, la sua scadenza non priva automaticamente l'offerta di efficacia. In sede di rinnovazione delle operazioni di valutazione da parte della medesima Commissione giudicatrice legittimamente riconvocata, non vi è obbligo di previa formale richiesta di conferma, desumendosi il perdurante interesse dell'operatore per facta concludentia.

"La previsione del disciplinare si colloca nel solco della disciplina positiva di cui all’art. 32, co. 4 d.lgs. 50/2016, poi ripresa dall’art. 17, co. 4 d.lgs. n. 36/2023, alla cui stregua “L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”. Tale previsione è chiaramente dettata nell’esclusivo interesse degli offerenti di tal ché questi sono gli unici legittimati a farla valere in caso di inosservanza, potendosi desumere, per converso, dal loro silenzio la persistenza dell’interesse alla partecipazione per facta concludentia. Tale approdo esegetico è limpidamente enunciato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa secondo cui “la ratio della disposizione del bando, così come quella di legge, relativa ad un termine di 180 giorni è mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non di limitare nel tempo la validità o, meglio, l’efficacia dell’offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell’amministrazione, con l’effetto che le offerte, una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia” (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6989).

***

Come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, la sentenza n. 271 del 9 aprile 2025 ha ordinato alla stazione appaltante di procedere alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, a causa di una serie di omissioni riscontrate nei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, senza nulla disporre in merito alla composizione della Commissione che avrebbe dovuto rivalutare le offerte.

Sul versante normativo, val la pena osservare che l’art. 77, co. 11 d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis prevede che “in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

Orbene, la giurisprudenza formatasi sotto il vigore di tale disposizione, poi trasfusa pressoché invariata nell’art. 93, co. 6 del nuovo codice dei contratti pubblici, ancorché non univocamente, ha ritenuto insussistente un principio generale di immodificabilità della Commissione giudicatrice, ma al contrario ha affermato il mero riconoscimento da parte del Legislatore alla stazione appaltante della possibilità di mantenere, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, la medesima Commissione giudicatrice per le attività susseguenti all’annullamento, anche giurisdizionale, dell’aggiudicazione , non escludendo tuttavia la possibilità di diverse determinazioni da parte del Giudice o della stessa Amministrazione: “infatti, in presenza di talune ipotesi di necessità, il singolo membro può e deve anzi essere sostituito proprio per non aggravare oltre misura l’azione amministrativa legata alla ripetizione della procedura competitiva” (Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2022, n. 7446).

Orbene, nel caso di specie, la convocazione della Commissione in diversa composizione non era imposta né dalla statuizione giudiziale – non essendo stato peraltro dedotto ab origine alcun vizio concernente la composizione della Commissione -, né da alcuna disposizione di legge o di gara; inoltre, non ricorrevano neanche ragioni di cogente opportunità o di acclarata incompatibilità per procedere alla sostituzione dell’organo valutativo."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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