Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA DELL'INTERVENTO: NON INTEGRA UN'IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI (16)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

La nomina di componenti della commissione giudicatrice appartenenti alle amministrazioni beneficiarie dell'intervento costituisce esecuzione di un preciso dettato normativo e non integra, in astratto, un'ipotesi di conflitto di interessi, il cui onere probatorio ricade in maniera stringente su chi lo invoca.

Parimenti, il giudizio di equivalenza di un prodotto tecnico sfugge al sindacato giurisdizionale intrinseco ove la valutazione della stazione appaltante risulti ancorata a dati oggettivi di contesto non idoneamente smentiti dal concorrente.

"Seguendo la scia impressa dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4470 del 2026, n. 2982 del 2026 e n. 4857 del 2025), occorre rammentare che a norma dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 «Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».

In tale contesto, «In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro» (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023); in tali casi «Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione» (comma 3).

Come chiarito nella Relazione illustrativa al Codice, la disposizione “recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi” (su cfr. l’art. 24 dir. 2014/24/UE), con “l’obiettivo di perimetrare e rendere tassativa [tale] nozione comunitaria”, non potendosi “accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l’oggetto” (del conflitto, e dunque) della inerente dichiarazione da rendere da parte del pubblico funzionario, così come, in negativo, della relativa “omissione”.

In tale prospettiva “il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato” (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5 marzo 2019, n. 667).

Coerentemente, anche in attuazione del principio di fiducia, la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto “sulla base di presupposti specifici e documentati” e deve riferirsi “ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro” (Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit.).

Medesimo rigore probatorio è, inoltre, previsto anche per le ulteriori ipotesi di conflitto di interessi indicate nell’art. 93, comma 5 del Codice per i membri della Commissione, e nello specifico con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera “c” (“coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”)."

[si veda anche sentenza n. 852 del 2023, Sezione Sesta, del Consiglio di Stato]

***

"La pretesa equivalenza [...] non potrebbe essere utilmente affermata in assenza di un confronto tra i due prodotti a parità di condizioni, e cioè tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contesto (cfr., nello stesso senso, T.A.R. Piemonte, n. 1072/2022, cit, che, in relazione ad una gara pressoché identica, ha rilevato come “si legge nella relazione tecnica prodotta dalla stessa ricorrente ai fini della gara [...]: “il Ferrocid 5280- risulta perfettamente idoneo per qualunque tipo di materiale e non comporta corrosione né alle tubazioni né alle guarnizioni; al fine di garantire ciò è però necessario garantire un’acqua con dei parametri qualitativi idonei, specialmente per quanto riguarda la durezza, che dovrebbe preferibilmente attestarsi su valori di 6-12 °F, al fine di mantenere bilanciate le tre componenti del prodotto senza che nessuna di essa prevalga sulle altre”; è la stessa documentazione offerta dalla ricorrente, in altre parole, a confermare come le specifiche caratteristiche del contesto siano rilevanti in termini di valutazione dell’efficacia di tale genere di prodotti”)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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