INCONFUTABILITÀ DELLE CERTIFICAZIONI NEGATIVE SUL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI (94.5)
Le certificazioni relative alle imprese concorrenti emanate dagli organi preposti in ordine al collocamento mirato dei disabili si impongono alla stazione appaltante, la quale non può sindacarne il contenuto, non residuando in capo alla stessa alcun potere valutativo. Il requisito della regolarità occupazionale deve essere posseduto dal concorrente sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione; pertanto, la stipula di convenzioni di inserimento lavorativo in epoca successiva non assume rilievo retroattivo e non sana l'originaria carenza. L'errore del consulente del lavoro nell'inserimento dei dati informatici ricade, per il principio di auto-responsabilità, sull'operatore economico, restando esclusa la possibilità di una regolarizzazione postuma.
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